Art. 5.
(Imposta sul reddito delle persone fisiche).

      1. Le cessioni d'azienda di cui all'articolo 1 non danno luogo a plusvalenze né a minusvalenze ai sensi del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.
      2. Qualora la cessione d'azienda di cui all'articolo 1 abbia come corrispettivo la costituzione di una rendita o di un vitalizio, gli stessi concorrono per intero a formare il reddito imponibile del loro beneficiario.

 

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